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O.P.C.M. 10/09/2004 n. 3375
2. In favore del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, dei Vigili del fuoco, della Polizia municipale, del comparto sanità, della Croce rossa O. 10-09-2004 N. 3375 – Disposizioni urgenti di Protezione Civile. italiana e del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, direttamente impegnato in attività connesse alle finalità di cui alla presente ordinanza, è autorizzato, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso per un complessivo importo massimo di euro 450.000,00 da ripartire con apposita decretazione del Capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato, da adottarsi sulla base di piani di impiego del personale trasmessi al medesimo commissario delegato entro sette giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.
3. Il comune di Roma provvede alla realizzazione degli interventi e delle opere necessari a garantire il regolare svolgimento della cerimonia di cui al comma 1, avvalendosi, ove necessario, in aggiunta alle deroghe previste dalle ordinanze n. 3199/2002, n. 3247/2002, n. 3283/2003 e n. 3313/2003 anche delle seguenti deroghe: decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 3, 4, 21 comma 1, lettera b), 2, 4, 5; 22, 28, 32, 33, 39, 40, 45, 48; legge 11 febbraio 1994, n. 109, articoli 4, 16, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 29 nel rispetto dell'art. 7, lettera c), della direttiva comunitaria n. 93/97, e decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1999, n. 554, articoli 9, 11, 13, 14, 15, 48, 49, 50, 78, 80; decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 30, art. 7, comma 2, lettera a); 10, 15.
4. Il comune di Roma, per la realizzazione delle opere e degli interventi di cui al comma 3, è autorizzato a modificare i piani di investimento disposti dal consiglio comunale, in deroga alla normativa di settore, utilizzando le risorse finanziarie previste o destinate ad altri interventi.
5. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri concorre, sulla base di apposito rendiconto recante l'elenco documentato delle spese sostenute dal comune di Roma, agli oneri necessari per l'attuazione delle iniziative previste al comma 3 nel limite massimo di un milione di euro.
6. Il commissario delegato ed il sindaco di Roma sono autorizzati a conseguire sponsorizzazioni, per un importo massimo complessivo di cinquecentomila euro, volte ad acquisire risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi e delle opere necessari per la celebrazione dell'evento.
7. All'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2003, n. 3313, e successive modificazioni, le parole «15 milioni di euro» sono sostituite con le parole «19,2 milioni di euro».
8. Sono confermati, fino al 31 dicembre 2004, i poteri conferiti al gen. B. Umberto Pinotti -Commissario delegato, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3283 del 18 aprile 2003. Per il perseguimento delle finalità di cui all'ordinanza n. 3283/2003, e successive modificazioni ed integrazioni, è assegnato al commissario delegato l'importo di euro 800.000,00.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di 15 milioni di euro, si provvede a carico del Fondo della protezione civile, cosi' come appositamente integrato dall'art. 1-bis, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191.
Art. 5.
1. Al fine di consentire il recupero funzionale e l'agibilità delle scuole elementari e medie del comune di Mormanno in provincia di Cosenza, inagibili in conseguenza degli eventi sismici del 9 settembre 1998, è assegnato al medesimo comune l'importo di euro 337.144,54, rivenienti dalle economie realizzatesi a valere sulle risorse di cui all'ordinanza di protezione civile n. 2847 del 1998. 2. Il sindaco del comune di Mormanno riferisce al Dipartimento della protezione civile, con propria relazione trimestrale, sulla progettazione e la realizzazione degli interventi che dovranno essere affidati entro sessanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza ed ultimati nei successivi dodici mesi.
Art. 6. 1. Il sindaco del comune di Lipari - Commissario delegato, ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3266 del 7 marzo 2003, fornisce alle competenti autorità, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, elementi di valutazione, di indicazione e di proposta finalizzati all'emanazione entro i successivi trenta giorni di disposizioni volte ad assicurare, nel rispetto prioritario delle esigenze emergenziali, l'ordinato e programmato afflusso nelle isole Eolie di imbarcazioni, diverse da quelle utilizzate per servizi pubblici di linea, per servizi ed attività di interesse pubblico, adibite al trasporto di gruppi di persone.
2. Il molo in località Ginostra - frazione di Stromboli riveste preminenti finalità di protezione civile e di mobilità o di servizio in favore dei cittadini ivi residenti o domiciliati ed il relativo utilizzo è consentito unicamente a mezzi pubblici o di interesse pubblico.
Art. 7. O. 10-09-2004 N. 3375 – Disposizioni urgenti di Protezione Civile.
1. Al fine di consentire l'adozione urgente delle operazioni necessarie al brillamento dell'ordigno bellico rinvenuto nel territorio del comune di Orvieto, località Tordimonte, è autorizzata in via eccezionale la spesa di euro 5.400 a carico del Fondo della protezione civile.
Art. 8.
1. Per gli interventi di messa in sicurezza della Rocca del Castello di Nozzano, sito nella frazione di Rocca di Nozzano, è assegnata al comune di Lucca la somma di euro 180.000,00 a carico del Fondo della protezione civile. La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 settembre 2004 Il Presidente Berlusconi
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